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LA SCADENZA DEI CQC

Una circolare del ministero dei Trasporti conferma che la CQC ottenuta per documentazione sarà automaticamente prorogata di due anni: al 9 settembre 2016 per il trasporto di merci ed al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone, che diventano 2020 e 2021 per chi ha già effettuato i corsi di formazione periodica.

La proroga, precisa il ministero, vale solamente per il certificato di qualificazione professionale ottenuto per documentazione, ossia quello rilasciato a coloro che già avevano le patenti superiori alla data dell'introduzione della CQC e che la hanno quindi ottenuta senza dover frequentare il corso iniziale ed il successivo esame di merito. La norma prevede che anche per loro vale l'obbligo di rinnovo ogni cinque anni (da effettuarsi tramite uno specifico corso). Quindi, considerando che le prime CQC sono state conseguite nel 2008 (per le persone) e nel 2009 (per le merci), tra il 2013 ed il 2014 tutti coloro che le hanno avute per documentazione avrebbero dovuto effettuare i corsi di aggiornamento.
Al ministero dei Trasporti si sono però resi conto che la formazione periodica va introdotta con gradualità – anche a causa di ritardi nella definizione dei soggetti abilitati ad effettuarla – quindi durante il mese di agosto il ministero ha definito le modalità di rinvio della scadenza (che è stata concessa anche in altri Paesi europei, tra cui Germania e Paesi Bassi). La circolare ministeriale precisa che il rinvio della scadenza vale anche per gli autisti che hanno già effettuato i corsi di formazione periodica (e che hanno quindi ottenuto già le nuove scadenze al 2018 o al 2019), purché lo facciano dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 agosto 2013. Si prospetta così un quadro piuttosto complesso, che la circolare ministeriale intende chiarire, fornendo le diverse situazioni.
Conducenti titolari di CQC con scadenza 9 settembre 2013 o 9 settembre 2014
Caso A: conducenti che non hanno ancora frequentato i corsi di formazione periodica. Anche se il loro documento reca la scadenza del 2013/2014, vale automaticamente la proroga rispettivamente al 9 settembre 2015 e 9 settembre 2016, "senza che alcuna sanzione venga applicata sul territorio nazionale". Se viaggiano all'estero, possono chiedere il duplicato della patente (o della CQC card se hanno patente straniera) che riporta le nuove date di scadenza, oppure frequentare comunque i corsi di formazione periodica, ottenendo così un documento che riporta le nuove date di scadenza.
Caso B: conducenti che hanno già frequentato i corsi di formazione periodica, senza però avere ancora ottenuto il documento di rinnovo. In tal caso, se il Ced del ministero non ha ancora stampato il documento di rinnovo, lo farà con le nuove date di scadenza (che saranno il 9 settembre 2020 per le persone ed il 9 settembre 2021 per le merci). Se invece ha già stampato il documento di rinnovo, esso riporta le vecchie date di scadenza (2018/2019), anche se valgono quelle nuove. In questo ultimo caso, precisa la circolare, le nuove date saranno riportate nel primo rilascio del rinnovo della patente, oppure dietro richiesta di un duplicato da parte del titolare della patente (e vale anche nel caso di CQC card).
Conducenti titolari di CQC con scadenza 9 settembre 2018 o 9 settembre 2019
Questo caso comprende i conducenti che hanno già frequentato il corso di formazione periodica, avendo quindi ottenuto il documento di rinnovo, che riporta però le vecchie date di scadenza. La circolare ministeriale precisa che se si tratta di patente CQC, le nuove date di scadenza (2020 per passeggeri e 2021 per le merci) appariranno nel primo rilascio di duplicato a qualunque titolo, compreso il rinnovo di validità, oppure dietro richiesta di duplicato da parte del titolare. Nel caso di CQC card, il titolare può richiedere il duplicato con le nuove date di scadenza.